REQUISITI PROFESSIONALI OBBLIGATORI PER IL COMMERCIO ALIMENTARE E PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE
Per poter svolgere l’attività di commercio all’ingrosso e al dettaglio o per commercio su aree pubbliche nel settore alimentare o per la conduzione di un esercizio pubblico mediante un’impresa individuale o società, il titolare o legale rappresentante/delegato deve possedere UNO dei seguenti requisiti professionali (ex. Art. 71, comma 6 del D. Lgs. 59/2010):
A) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
B) avere, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente, esercitato in proprio attività d’impresa nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera, presso tali imprese, in qualità di dipendente qualificato, addetto alla vendita o all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti, o in qualità di socio lavoratore o in altre posizioni equivalenti o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all’Istituto nazionale per la previdenza sociale;
C) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.
oppure, ai sensi dell’art. 6, lett. c) della L.R. 14/2003, e ss.mm.:
D) essere stato iscritto, prima del 4 luglio 2006 (data di entrata in vigore del D.L n. 233/2006), al Registro Esercenti il Commercio di cui alla Legge 11.6.1971 n. 426, presso una CCIAA per il commercio di cui alle tabelle merceologiche relative ai prodotti alimentari (DM n.375/1988) ovvero per l’attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e/o iscrizione nel REC per il commercio al minuto di prodotti possono essere ritenuti in possesso del requisito professionale o alla sezione speciale del registro per la gestione di impresa turistica, e di non essere stato cancellato dal registro medesimo.
Inoltre, il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ha risposto a svariati quesiti sorti a seguito dell’introduzione del nuovo dettato normativo.
Ne viene riportata una sintesi e si segnala il sito del Ministero dello Sviluppo Economico > normativa > altri atti amministrativi ove è possibile reperire i testi integrali delle risoluzioni ministeriali.
E) Il corso professionale, la pratica professionale ed il diploma o la laurea ,di cui alle lettere a),b),c) del comma 6, art 71 del D.Lgs n. 59/2010 – che abbiano come oggetto il solo commercio di prodotti alimentari, danno diritto ad accedere anche all’attività di somministrazione di alimenti e bevande e viceversa.
F) E’ da intendersi requisito professionale valido ai fini dell’avvio anche:
– l’aver esercitato in qualità di associato in partecipazione con regolare posizione Inps e Inail;
– l’attività svolta presso imprese artigiane di produzione alimentare,
comunque sempre per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente.
Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato la Circolare n. 3642/C del 15 aprile 2011 con la quale ha fornito ulteriori indicazioni in merito ai titoli di studio e di qualificazione professionale validi ai fini dell’avvio dell’attività di vendita e somministrazione di alimenti e bevande.
La valutazione sulla validità di un titolo di scuola secondaria o di laurea o professionale, per l’attività di vendita dei prodotti alimentari e per la somministrazione, è fondata sulla verifica dei programmi di studio prescritti dall’ordinamento vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento del medesimo.
La circolare fornisce un elenco di titoli suddivisi in Titoli di studio universitari, Titoli di scuola secondaria superiore e Sistema di istruzione e formazione professionale.
E’ possibile ottenere informazioni sui corsi per ottenere il requisito professionale necessario allo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande e commercio alimentare, anche contattando il Numero verde 800 286040
NOTE sui Requisiti professionali e morali
– Dall’8 maggio 2010 i Requisiti morali e professionali chiesti per la vendita di prodotti alimentari sono uguali a quelli chiesti per la somministrazione di alimenti bevande.
– Dal 14 settembre 2012 con il D.Lgs 147/2012 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 147/ 2010 n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno” è stato introdotta la figura del preposto nel commercio di prodotti alimentari e somministrazione di alimenti e bevande anche per le imprese individuali. Il preposto deve sempre possedere i requisiti professionali e morali. I requisiti devono quindi essere posseduti dal titolare o, in alternativa dal preposto.
– All’art. 8 del D.Lgs. 147/2012 viene specificato che i requisiti professionali richiesti nel commercio e nella somministrazione non sono necessari qualora l’attività abbia ad oggetto alimenti per animali.
CHI deve possedere UNO dei requisiti professionali
– per le imprese individuali: l’imprenditore o il preposto
– per le società: il legale rappresentante oppure un’altra persona specificamente preposta (delegata) dalla società all’attività commerciale (D.Lgs. 114/98, art. 5, comma 6).
La persona preposta o delegata per condurre un esercizio pubblico o un attività di vendita commerciale alimentare può essere, quindi, interna o esterna alla società.
Il Ministero delle Attività Produttive in una Circolare (3467/C del 28 maggio 1999) ha disposto che la scelta del preposto all’attività di commercio al dettaglio deve risultare da apposito atto e che non è possibile nominare lo stesso preposto per più società.
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