Malattia per i lavoratori del turismo e dei pubblici esercizi: sino a quando si conserva il posto, a quanto ammonta l’indennità, possibilità di aspettativa? Ho una pizzeria, uno dei dipendenti è assente per malattia da oltre 3 mesi, posso licenziarlo?
I lavoratori del settore turismo ai quali si applica il contratto collettivo Turismo e pubblici esercizi hanno diritto, in caso di malattia, alla conservazione del posto, come tutti i dipendenti: in particolare, in caso di malattia o di infortunio il personale che non sia in periodo di prova o di preavviso ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di 180 giorni per anno, cioè nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il periodo di conservazione del posto è detto periodo di comporto.
Periodo di comporto: lavoratore che si ammala più volte
Se il lavoratore, nel corso dell’anno, si ammala o si infortuna più volte, i periodi di assenza sono cumulabili agli effetti del raggiungimento del termine massimo di conservazione del posto: in pratica, le giornate in cui il lavoratore è assente si sommano e, se complessivamente il lavoratore supera i 180 giorni nell’anno, può essere licenziato.
Periodo di comporto: lavoratori stagionali
Per quanto riguarda i lavoratori del settore turistico stagionali o assunti a termine, il periodo di conservazione del posto è comunque limitato al solo periodo di stagione o di ingaggio. In pratica, una volta scaduto il termine del contratto il datore di lavoro non è obbligato a mantenere il lavoratore e a corrispondere l’indennità di malattia.
Periodo di comporto superato
Se, allo scadere del periodo di conservazione del posto, il dipendente non può riprendere servizio per il protrarsi della malattia, il datore di lavoro può licenziarlo liberamente: il lavoratore, comunque, ha diritto all’intero trattamento di fine rapporto ed alle ulteriori spettanze maturate, esclusa l’indennità sostitutiva di preavviso.
Aspettativa non retribuita
Il dipendente, comunque, può chiedere, prima del superamento del periodo di comporto, di fruire di un’aspettativa non retribuita, sino a un massimo di 120 giorni, per non perdere il posto.
Per averne diritto:
- non deve trattarsi di malattie croniche o psichiche
- è obbligatoria l’esibizione del certificato medico
- la richiesta del periodo eccedente i 180 giorni deve essere fatta dal lavoratore come “aspettativa generica”, senza retribuzione e senza diritto alla maturazione di alcun istituto contrattuale.
Malattia turismo: comunicazione e certificato
Ricordiamo che, per chi applica il contratto collettivo Turismo e pubblici esercizi, devono essere osservate particolari disposizioni in merito alla comunicazione dell’assenza per malattia. In particolare, il dipendente deve comunicare al datore l’assenza entro 4 ore dall’inizio del lavoro e trasmettere il certificato medico all’azienda entro il giorno successivo. In mancanza di tali comunicazioni, salvo provate e giuste ragioni d’impedimento, le assenze sono considerate ingiustificate.
Malattia turismo: trattamento
Il trattamento per le assenze di malattia varia a seconda dello specifico settore; relativamente ai pubblici esercizi il lavoratore ha diritto:
- a un’indennità corrispondente all’80% della retribuzione media giornaliera, a carico dell’Inps;
- alla normale retribuzione per i primi 3 giorni (carenza), se la durata della malattia supera i 5 giorni, a carico del datore di lavoro.
Possono poi essere applicate, a seconda dello specifico settore o della contrattazione di 2° livello, ulteriori integrazioni a carico del datore di lavoro.